Comunicato Stampa
Ferrara, 4 Novembre 2008
Mentre la legge contenente le norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (L.108/68) prevede l'audizione delle liste contestate o modificate e l'ammissione di nuovi documenti o addirittura di un nuovo contrassegno, la sentenza emessa dall’Ufficio Centrale Regionale esclude la lista di Per il Bene Comune in quanto la documentazione mancante non è "suscettibile di sanatoria in un momento successivo" a quello di presentazione della lista stessa.
Noi riteniamo che tale interpretazione finisca per travisare la lettera e lo spirito della legge, risultando lesiva e limitante della nostra facoltà di esercitare un diritto costituzionale e nella fattispecie di avvalerci della succitata norma di legge che, prevedendo l’eventualità di errori, contestazioni o dimenticanze negli adempimenti burocratici, ne contempla la successiva, immediata, modifica e integrazione.
Per tali ragioni oggi, 4 novembre 2008, presenteremo ricorso, confidando in un più approfondito esame da parte dello stesso Ufficio Centrale Regionale.
L’esclusione della Lista “Per il bene Comune” decisa dall'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello de L'Aquila è scaturita da un vizio di forma riscontrato su due dichiarazioni di accettazione della candidatura, prive dell'autenticazione delle firme. Va rilevato che i due originali erano stati erroneamente lasciati nella cartellina delle copie conservate in ufficio e che delle due firme “non certe” perché non certificate o autenticate da notaio o pubblico Ufficiale, una era della persona che era lì proprio per presentare la lista.
Tuttavia ieri, per sanare la situazione, i presentatori della lista di PBC, hanno consegnato gli originali come da facoltà prevista appunto dalla legge elettorale, e con loro si era recata presso la Corte d’Appello anche la seconda persona candidata, la cui accettazione “testimoniata” era risultata, il giorno prima, mancante.
Ma a nulla è valso questo sforzo, dal momento che, come precisato dalla stessa sentenza: "nonostante le nuove dichiarazioni risultino sottoscrittte con firme autenticate in data antecedente a quella di scadenza del termine di presentazione della lista", l'Ufficio Centrale Regionale ha "ritenuto che la validità della dichiarazione di accettazione della candidatura" non sia "suscettibile di sanatoria in un momento successivo".
A completamento del quadro ed a testimonianza della sostanziale correttezza procedurale ed amministrativa dei nostri rappresentanti abruzzesi, non inficiabile da una dimenticanza rientrante nella integrazione documentale all’uopo prevista dalla legge, va rilevato che presso la stessa Corte d’Appello Regionale è da due giorni giunta, da parte dei rispettivi Uffici Elettorali Circoscrizionali di Pescara e Chieti, la documentazione con cui ogni candidato di Per il Bene Comune dichiara (con firma autenticata) di accettare la candidatura nel collegio circoscrizionale e, ironia della sorte, anche nel listino regionale.
Ufficio Stampa
Per il Bene Comune
Noi riteniamo che tale interpretazione finisca per travisare la lettera e lo spirito della legge, risultando lesiva e limitante della nostra facoltà di esercitare un diritto costituzionale e nella fattispecie di avvalerci della succitata norma di legge che, prevedendo l’eventualità di errori, contestazioni o dimenticanze negli adempimenti burocratici, ne contempla la successiva, immediata, modifica e integrazione.
Per tali ragioni oggi, 4 novembre 2008, presenteremo ricorso, confidando in un più approfondito esame da parte dello stesso Ufficio Centrale Regionale.
L’esclusione della Lista “Per il bene Comune” decisa dall'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello de L'Aquila è scaturita da un vizio di forma riscontrato su due dichiarazioni di accettazione della candidatura, prive dell'autenticazione delle firme. Va rilevato che i due originali erano stati erroneamente lasciati nella cartellina delle copie conservate in ufficio e che delle due firme “non certe” perché non certificate o autenticate da notaio o pubblico Ufficiale, una era della persona che era lì proprio per presentare la lista.
Tuttavia ieri, per sanare la situazione, i presentatori della lista di PBC, hanno consegnato gli originali come da facoltà prevista appunto dalla legge elettorale, e con loro si era recata presso la Corte d’Appello anche la seconda persona candidata, la cui accettazione “testimoniata” era risultata, il giorno prima, mancante.
Ma a nulla è valso questo sforzo, dal momento che, come precisato dalla stessa sentenza: "nonostante le nuove dichiarazioni risultino sottoscrittte con firme autenticate in data antecedente a quella di scadenza del termine di presentazione della lista", l'Ufficio Centrale Regionale ha "ritenuto che la validità della dichiarazione di accettazione della candidatura" non sia "suscettibile di sanatoria in un momento successivo".
A completamento del quadro ed a testimonianza della sostanziale correttezza procedurale ed amministrativa dei nostri rappresentanti abruzzesi, non inficiabile da una dimenticanza rientrante nella integrazione documentale all’uopo prevista dalla legge, va rilevato che presso la stessa Corte d’Appello Regionale è da due giorni giunta, da parte dei rispettivi Uffici Elettorali Circoscrizionali di Pescara e Chieti, la documentazione con cui ogni candidato di Per il Bene Comune dichiara (con firma autenticata) di accettare la candidatura nel collegio circoscrizionale e, ironia della sorte, anche nel listino regionale.
Ufficio Stampa
Per il Bene Comune
Ferrara, 3 Novembre 2008
In merito alla decisione dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello de L'Aquila di escludere dalle consultazioni regionali del 30 novembre e 1 dicembre la lista numero 4, ‘Per il bene comune’, il Coordinamento Nazionale PBC esprime in una nota tutta la propria incredulità, precisando quanto segue:
"Riteniamo la sentenza emessa dall'Ufficio Centrale Regionale dell'Aquila assolutamente intempestiva. E’ assurdo che i presentatori della nostra lista regionale siano stati convocati solo stamane, alle ore 9, per ricorrere contro il procedimento di invalidità, in virtù di quanto dichiarato nel dispositivo. In effetti, mentre la legge contenente le norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (L.108/68) prevede l'audizione delle liste contestate o modificate e l'ammissione di nuovi documenti o addirittura di un nuovo contrassegno, la sentenza emessa in data odierna esclude la lista di Per il Bene Comune in quanto la documentazione mancante non è "suscettibile di sanatoria in un momento successivo" a quello di presentazione della lista stessa. Il nostro ricorso pertanto sarà immediato".
L’esclusione della Lista “Per il bene Comune” decisa dall'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello de L'Aquila è scaturita da un vizio di forma riscontrato su due dichiarazioni di accettazione della candidatura, prive dell'autenticazione delle firme. Il giorno di presentazione delle firme, i due originali erano stati incidentalmente lasciati nel plico delle copie conservate dai presentaori presso il proprio domicilio. Per sanare la situazione, tuttavia, i presentatori della lista di PBC stamane avevano consegnato gli originali, come da facoltà prevista appunto dalla legge elettorale. Ma a nulla è valso questo sforzo, dal momento che "nonostante le nuove dichiarazioni risultino sottoscrittte con firme autenticate in data antecedente a quella di scadenza del termine di presentazione della lista", l'Ufficio Centrale Regionale ha "ritenuto che la validità della dichiarazione di accettazione della candidatura" non sia "suscettibile di sanatoria in un momento successivo", "diversamente da quel che può postularsi rispetto a documentazione diversa, attestante la sussistenza di qualità personali dei candidati o dei presentatori".
"Riteniamo la sentenza emessa dall'Ufficio Centrale Regionale dell'Aquila assolutamente intempestiva. E’ assurdo che i presentatori della nostra lista regionale siano stati convocati solo stamane, alle ore 9, per ricorrere contro il procedimento di invalidità, in virtù di quanto dichiarato nel dispositivo. In effetti, mentre la legge contenente le norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (L.108/68) prevede l'audizione delle liste contestate o modificate e l'ammissione di nuovi documenti o addirittura di un nuovo contrassegno, la sentenza emessa in data odierna esclude la lista di Per il Bene Comune in quanto la documentazione mancante non è "suscettibile di sanatoria in un momento successivo" a quello di presentazione della lista stessa. Il nostro ricorso pertanto sarà immediato".
L’esclusione della Lista “Per il bene Comune” decisa dall'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello de L'Aquila è scaturita da un vizio di forma riscontrato su due dichiarazioni di accettazione della candidatura, prive dell'autenticazione delle firme. Il giorno di presentazione delle firme, i due originali erano stati incidentalmente lasciati nel plico delle copie conservate dai presentaori presso il proprio domicilio. Per sanare la situazione, tuttavia, i presentatori della lista di PBC stamane avevano consegnato gli originali, come da facoltà prevista appunto dalla legge elettorale. Ma a nulla è valso questo sforzo, dal momento che "nonostante le nuove dichiarazioni risultino sottoscrittte con firme autenticate in data antecedente a quella di scadenza del termine di presentazione della lista", l'Ufficio Centrale Regionale ha "ritenuto che la validità della dichiarazione di accettazione della candidatura" non sia "suscettibile di sanatoria in un momento successivo", "diversamente da quel che può postularsi rispetto a documentazione diversa, attestante la sussistenza di qualità personali dei candidati o dei presentatori".
Ufficio Stampa
Per il Bene Comune
Nessun commento:
Posta un commento